Scadenza e rinnovo delle esenzioni per reddito autocertificate

Si comunica che il 31 marzo us come di consueto, sono scadute le validità per le esenzioni per reddito autocertificate (codici di esenzione: E02, E12, E13, E30, E40).

In assenza di esenzioni aggiornate nel SISS non è possibile inviare ricette dematerializzate via mail.



Gli assistiti aventi diritto dovranno pertanto a provvedere a rinnovare, tramite autocertificazione, dette esenzioni, anche prima della scadenza, con le seguenti modalità:

- presso qualunque farmacia sul territorio regionale per le esenzioni E30 ed E40;
- online autenticandosi sul sito Fascicolo Sanitario Elettronico e Servizi welfare digitali al link https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/.

- presso gli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST della ATS di competenza;

Al fine consentire ai cittadini di procedere al rinnovo delle esenzioni in un arco temporale che possa garantire il giusto distanziamento nell’accesso agli sportelli e ridurre l’affluenza dei pazienti presso gli stessi, le DGR n. 4467 del 29 marzo 2021 e n. 4507 del 30 marzo 2021 dovrebbero aver posticipato al 30 giugno 2021 il termine per il rinnovo delle esenzioni da reddito (comprese le esenzioni con codice E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF).

Dovrebbe essere stata inoltre posticipata al 30 giugno 2021 la vigenza delle esenzioni per patologia. Al termine del periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo delle esenzioni per patologia avverrà secondo le consuete modalità.

Cordiali saluti

Dott. M. Cringoli

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