Esenzioni per le prestazioni di specialistica ambulatoriale



Il ticket viene calcolato in base alle prestazioni riportate in ricetta.  I costi delle prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali sono invece determinati sulla base del nomenclatore tariffario di specialistica ambulatoriale.

Sono esenti da pagamento del ticket:

-       Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi dell’Allegato 8-bis del D.P.C.M. 12.01.2017; Nazionale; Esenzione per le prestazioni correlate alle patologie
-       Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi dell’Allegato 7 del D.P.C.M. 12.01.2017; Nazionale;  Esenzione per le prestazioni correlate alle patologie
-       Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5 comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279): Nazionale (R99); nel caso di soggetti per i quali è stato formulato dallo specialista un sospetto diagnostico di malattia rara, è sufficiente l’indicazione del codice R e del sub-codice 99. Gli stessi caratteri identificativi dovranno essere usati per la codifica delle indagini genetiche sui familiari dell’assistito quando necessarie per diagnosticare (all’assistito) una malattia rara di origine ereditaria
-       Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 8 a (G01 e G02); nazionali, Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (G01) e per le prestazioni correlate alla patologia invalidante G02)
-       Grandi invalidi del lavoro - dall’80% al 100% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 del D.M. 01.02.1991) (L01) e Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 del D.M. 01.02.1991) (L02); nazionali; esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
-       Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 - dall’1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 del D.M. 01.02.1991) (L03) ; nazionale; Esenzione per le prestazioni correlate alla patologia invalidante
-       Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 del D.M. 01.02.1991) (L04); nazionale; Esenzione per le prestazioni correlate all’infortunio sul lavoro o malattia professionale. L’esenzione non si estende ai soggetti non assicurati INAIL (parere del Ministero della Salute prot. 2118 del 21.01.2015)
-       Grandi invalidi per servizio e Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5a (ex art. 6 comma 1 del D.M. 01.02.1991) (S01 e S02) ; nazionale; Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
-       Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex art. 6 comma 2 del D.M. 01.02.1991) (S03); nazionale; Esenzione per le prestazioni correlate alla patologia invalidante
-       Servizio civile reso in sostituzione della leva obbligatoria eventualmente riattivata in caso di guerra o grave crisi internazionale (ex art. 2013 del D. Lgs. n. 66/2010) (S04); nazionale; Esenzione per le prestazioni richieste
-       Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 del DM 1.2.1991) (C01); nazionale;
-       Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 del DM 1.2.1991); nazionale (C02), esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
-       Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 del DM 1.2.1991); nazionale (C03) esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
-       Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ai sensi dell’art. 1 della L. 289/90 (ex art. 5 D. Lgs. 124/98); nazionale (C04) esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
-       Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla commissione invalidi ciechi civili (ex art. 6 del DM 1.2.1991) - (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99); nazionale (C05) esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
-       Sordi (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) - art. 6 del DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99, L.95/2006; nazionale (C06) esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
-       Prestazioni richieste in sede di verifica dell’invalidità civile ; nazionale  (C07) Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
-       Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. 210/92 e D. Lgs. 124/1998); nazionale (N01) Esenzione per le prestazioni correlate alle lesioni o infermità
-       Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) e vittime dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243); nazionale (V01) Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
-       Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidita' >80% ex art. 4 della l. 206/2004); nazionale (V02) Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
-       Esente per stato di gravidanza (ex DPCM 12.1.2017, D.M. del 10/09/1998, DGR 6800 del 2017) - in epoca pre-concezionale; nazionale (M00) Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
- Esente per stato di gravidanza (ex DPCM 12.1.2017, D.M. del 10/09/1998, DGR 6800 del 2017) - in gravidanza ordinaria ; nazionale (Mnn da M01 a M41) così composto: M + nn (settimana di gravidanza) Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
-       Esente nel periodo del puerperio: dal parto fino al termine delle 8 settimane successive (ex DGR n. 1046 del 17.12.2018, DGR n. 268 del 2018, Decreto del D.G. Welfare n. 14243 del 05/10/2018) (per le donne residenti in Regione Lombardia) ; regionale (M60) Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
-       Esente per stato di gravidanza (ex DPCM 12.1.2017, D.M. del 10/09/1998, DGR 6800 del 2017) – in gravidanza ordinaria (se non è nota la settimana di gravidanza); nazionale (M99) Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
-       Esente per stato di in gravidanza a rischio (ex DPCM 12.1.2017, D.M. del 10/09/1998, DGR 6800 del 2017); nazionale (M50) Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
-       Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante (D.M. 22 febbraio 1984 ed altre normative di settore) ; nazionale (M52) Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
-       Prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art. 1 comma 4 lett. a del D. Lgs. 124/1998); nazionale (D01) Esenzione per le prestazioni correlate allo screening
-       Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumore alla cervice uterina (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000); nazionale (D02) Esenzione per pap test ogni 3 anni per le donne tra i 25 e 65 anni di età
-       Prestazioni diagnostiche correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella/ovaio in pazienti con riscontro di rischio eredo-familiare (DGR 3993 del 2015 - Allegato A, punto 9.3 e art. 1 comma 4 lett. a del D.Lgs. 124/1998). Per le donne che, a seguito di test genetici, risultano essere portatrici di mutazioni patogeniche dei geni BRCA1 o BRAC2; regionale (D99) Esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale correlate alla prevenzione dell’insorgenza del tumore della mammella e/o dell'ovaio indicate dalla DGR 3993 del 2015 (Allegato A, punto 9.3)
-       Prestazioni specialistiche correlate all’attività di donazione (ex art. 1 comma 5 lett. c del D. Lgs. 124/1998); nazionale (T01) Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
-       Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1, comma 4 lett. b del D. Lgs. 124/1998 – prima parte); nazionale (B01)  Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
-       Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. b del D. Lgs. 24/1998 – seconda parte); nazionale (P01)  Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
-       Prestazioni specialistiche finalizzate all’avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del datore di lavoro – attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti - (ex art. 1 comma 4 lett. b del D. Lgs. 124/1998 – ultima parte); nazionale (P02) Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
-       Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett. b del D. Lgs. 124/1998 – prima parte); profilassi antitubercolare (ex DPR 7.11.2001, n.465); nazionale (P03) Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
-       Assistito > 65 anni e < 6 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 € (ex L. 24.12.1993, n. 537); nazionale (E01) Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
-       Assistito > 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra 36.151,98 e 38.500,00 €; regionale (E05) Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
-       Soggetti minori di anni 14, indipendentemente dal reddito familiare (Categoria introdotta con la D.G.R. VIII/4750 del 18.5. 2007) anche se stranieri irregolari (DGR 1185 del 2013 e nota H1.2014.0002151 del 21.1.2014 – provvedimenti adottati in via sperimentale); regionale (E11) Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
-       Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 € incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico (ex L. 24.12.1993, n. 537) L’esenzione a favore dei cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale può essere riconosciuta solo per i primi 6 mesi dalla richiesta di asilo tramite l’attribuzione del codice E02 (equiparazione ai disoccupati) (Nota del Ministero della Salute 0020029-P- del 10/07/2015); nazionale  (E02) Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
-       Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo pari o inferiore a 27.000 € (Categoria introdotta con DGR 4380 del 7/11/2012); regionale (E12)  Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
-       Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); nazionale (E03) Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
-       Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni); nazionale (E04)  Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
-       Assistiti in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità  e assistiti cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30/10/1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 14 dell’INPS del 30/01/2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico (Categorie introdotte con DGR n. 10804/2009 e DGR n.3341/2012); regionale (E13) Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
-       Cittadini assistiti dal Sistema Sanitario Lombardo con un reddito familiare fiscale annuale non superiore a Euro 18.000, e loro familiari a carico. (Categoria introdotta con DGR 4153 del 08/10/2015) ; regionale (E15) Esenzione dal pagamento del solo ticket aggiuntivo di cui alla legge 111 del 15.07.2011 (cosiddetto Super Ticket)
-       Cittadini residenti nelle zone terremotate dell’Abruzzo (nota 15091 del 23/04/2009 della Direzione Generale Sanità a seguito comunicazione del Presidente della Giunta)  (E99);Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
-       Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, comma 6, D. Lgs. 2.6.1999 n. 230) L’esenzione non si estende ai soggetti in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari, affidati in prova o comunque sottoposti a misure limitative di libertà al di fuori di degli Istituti penitenziari o OPG (parere del Ministero della Salute 0008639-26/03/2014) ; nazionale (F01) Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
-       Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, all’adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003) ; nazionale (I01) Esenzioni previste dalla normativa vigente
-       Prestazioni medico legali ai naviganti in ambito SASN ; nazionale (PML) Esenzioni previste dalla normativa vigente
-       Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti (art. 35, c.3. D.lgs. 25 luglio 1998, n.286; art. 43, comma 4, DPR 31 agosto 1999, n.394).  Il codice X01 deve essere utilizzato quando il cittadino straniero assistito non goda, ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc) dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa ; nazionale (X01) Esenzioni previste dalla normativa vigente
-       Prestazioni di neuropsichiatria infantile, erogate dalle UONPIA o dalle strutture private accreditate, per i minori iscritti al SSR di età compresa tra i 14 e i 18 anni, con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo (DGR 7600 del 20/12/2017) ; regionale (NPI) Esenzione per tutte le prestazioni di Neuropsichiatria infantile

·         Le esenzioni E02, E12, E13, E30, E40 hanno una durata massima annuale, non automaticamente rinnovabile, con scadenza di norma al 31 marzo di ogni anno. Il rinnovo potrà essere fatto presso gli Uffici Scelta e Revoca delle  ASST, presso le farmacie mediante autocertificazione (E40, E30), on-line, autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Le esenzioni E14 ed E15 sono assegnate autonomamente agli aventi diritto e registrate in anagrafe regionale, come già avviene per le esenzioni E01, E03, E04, E05, sulla base dei dati comunicati dal ministero dell'economia e delle finanze.