Esenzioni per l'assistenza farmaceutica

I medicinali si dividono in due classi:
·    -   Medicinali di Fascia A (medicinali essenziali e medicinali per malattie croniche) - Sono medicinali, a carico del SSN, impiegati per le cure di patologie previste nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA).
·    -   Medicinali di Fascia C (medicinali non essenziali) - Sono medicinali a totale carico del paziente utilizzati per patologie di lieve entità

Le Note AIFA sono uno strumento regolatorio che definisce alcuni ambiti clinici di rimborsabilità dei farmaci. Rappresentano delle indicazioni che ogni medico deve obbligatoriamente rispettare per poter prescrivere alcuni farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). In questo senso, tra gli strumenti che regolano l’accesso ai farmaci, le Note, più di altre norme, si ispirano ai criteri della medicina basata sulle prove di efficacia. Il link per visualizzarne l’elenco http://www.aifa.gov.it/content/note-aifa. E' bene che anche i pazienti siano a conoscenza della loro esistenza.

In relazione a questi parametri, per gli assistiti non esenti, l'importo massimo del ticket sui farmaci di fascia A è di € 2,00 a confezione e di € 4,00 a ricetta.
La quota fissa di compartecipazione vale anche per i farmaci equivalenti e per i farmaci non coperti da brevetto (o generici). Nel caso in cui il cittadino non accetti la sostituzione proposta dal farmacista o il medico abbia espresso la non sostituibilità, è dovuta la differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo del farmaco prescritto dal medico.

Sono esenti dal pagamento del ticket le seguenti categorie:
· Gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla prima alla quinta e dalla sesta all’ottava, titolari di pensione diretta vitalizia e gli ex deportati da campi di sterminio (G01 e G02); ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta. Non pagano la differenza sul prezzo di riferimento. Possono essere prescritti farmaci di classe C, massimo 2 confezioni per ricetta, con apposizione da parte del medico della dicitura "terapia utile per il paziente" o indicazione analoga
· Gli invalidi per servizio (categorie dalla 1a all'8a) (S01, S02, S03); ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.
· Gli invalidi civili al 100% senza e con accompagnamento (C01 e C02, vecchia IC13 e IC14) e i Grandi Invalidi per lavoro (riduzione della capacità lavorativa dall' 80% al 100%) (L01); ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento
· Gli invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza (C04, vecchia IC13); ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.
· I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992 (N01); ESENTI solamente per i farmaci correlati a patologie acquisite, massimo 2 confezioni per ricetta. Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento
· Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (il coniuge e i figli; in mancanza dei predetti, i genitori); (V02, vecchie VT43) ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta. Possono essere prescritti farmaci di classe C, purchè il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente. Non pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento.
· I ciechi e i sordi (C05 e C06, vecchie IA16, IA23, ID23); ESENTI massimo 2 confezioni per ricetta. Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento
· Le vittime del dovere e familiari (V01, vecchie VD44); ESENTI, massimo 2 confezioni per ricetta Possono essere prescritti farmaci di classe C, purché il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente. Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento
· I pazienti sottoposti a terapia del dolore (TDL) (per questa categoria è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia massima di 30 giorni)
· Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta; (L04) ESENTI solamente per i farmaci per il trattamento delle patologie connesse all'infortunio
· Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 € incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico (ex L. 24.12.1993, n. 537) (E02) ESENTI massimo 2 confezioni per ricetta. Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento
· Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni). (E03) ESENTI massimo 2 confezioni per ricetta. Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento
· Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni) (E04) ESENTI massimo 2 confezioni per ricetta. Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento
· Soggetti minori di anni 14, indipendentemente dal reddito familiare (Categoria introdotta con la D.G.R. VIII/4750 del 18.5. 2007 (E11) Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento
· Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo pari o inferiore a 27.000 € (Categoria introdotta con DGR 4380 del 7/11/2012) (E12) ESENTI massimo 2 confezioni per ricetta. Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento
· Assistiti in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità e assistiti cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30/10/1984, n. 726 (E13) ESENTI massimo 2 confezioni per ricetta. Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento
· Cittadini di età uguale o superiore a 66 anni e appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 18.000 euro (E14) ESENTI massimo 2 confezioni per ricetta. Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento
· I pazienti affetti dalle patologie croniche (inclusi i trapiantati) individuate dal D.P.C.M. 12.1.2017 con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998; (E30) ESENTI per farmaci correlati alla patologia cronica, possono essere prescritti fino a 6 confezioni per ricetta. Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento
· I pazienti affetti da malattie rare, individuate dal D.P.C.M. 12.1.2017 con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998;  (E40) ESENTI per farmaci correlati alla patologia rara, possono essere prescritti fino a 6 confezioni per ricetta. Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento
Sono soggetti ad esenzione parziale:
· Gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3 pagano 1 euro a confezione (C03, vecchia IC20, IC21); massimo 2 confezioni o 6 confezioni di antibiotici iniettabili per ricetta
· Gli invalidi del lavoro con invalidità superiore ai 2/3 pagano 1 euro a confezione (L02); massimo 2 confezioni o 6 confezioni di antibiotici iniettabili per ricetta
· I soggetti con patologie croniche e malattia rara pagano 1 euro a confezione; massimo 6 confezioni per ricetta per farmaci correlati alla patologia

L'elenco dei farmaci correlati alle patologie croniche più comuni sono esposti nelle tabelle sottostanti: