Biotestamento (Lg 219/2017)




Dopo i casi emblematici della morte di Eluana Englaro, Piergiorgio Welby, Walter Piludu, e tanti altri che nel tempo chiedevano direttamente di poter decidere sulla propria vita, finalmente dal 2017 abbiamo una legge che consenta di esprimere le proprie volontà in merito ai trattamenti sanitari da proseguire, mantenere o rifiutare nel fine vita.  Nonostante le critiche iniziali dettate probabilmente dallo scarso dominio pubblico di tali temi, più spesso ristretti alla cerchia familiare e a circostanze particolari della nostra vita sulle quali spesso non si discute, la legge 219/2017 sul testamento biologico o biotestamento rappresenta una grande conquista che ancora oggi dobbiamo cercare di difendere. Poter prevedere di veder affermare la propria volontà nel momento in cui invece non si è capaci di esprimerla è infatti un importante diritto a tutela della dignità e dell’autodeterminazione della persona. 

Art. 1) La relazione di cura e di fiducia tra medico e paziente si basa sul consenso informato. In tale relazione, se il paziente lo desidera, possono essere coinvolti i familiari. La persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni, di essere informata e aggiornata di diagnosi e prognosi ma anche il diritto di non sapere. Questo significa che il paziente rimane il primo interessato al proprio stato di salute. Non è possibile nascondere, senza un'implicito consenso, le condizioni di salute ad un malato per volere dei suoi familiari. Se la persona preferisce rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni circa il suo stato di salute , tale rinuncia va registrata in cartella clinica. 

Art 2.) Cure palliative. Il Medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole da trattamenti inutili o sproporzionati e può ricorrere, in presenza di sofferenze refrattarie, alla sedazione palliativa continua in associazione alla terapia del dolore, con il consenso del paziente. La persona ha il diritto infatti di rifiutare accertamenti e terapie (compresi nutrizione e idratazione). In questo il medico è "esente da ogni responsabilità civile o penale". La legge non parla mai di eutanasia o di suicidio assistito, e dunque è abusiva ogni interpretazione in questo senso. Non esiste il concetto di obiezione di coscienza in tal caso. La sedazione deve essere motivata e annotata in cartella clinica. 

Art 3.) Per i minori si applicano gli stessi principi ma ad esprimere il consenso sono i genitori. Per gli incapaci si esprime il tutore. 

Art. 4) Ogni persona in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminazione e dopo avere acquisito adeguate informazione mediche sulle conseguenze delle sue scelte può esprimere le proprie volontà su accertamenti e terapie (DAT o disposizione anticipate di trattamento) e indicare una persona di fiducia (fiduciario). Il fiduciario non deciderà "al posto" del paziente ma deciderà "con il paziente", rappresentando le volontà che la persona stessa manifesterebbe se fosse in grado di esprimersi. Qualora non siano stati nominati formalmente i fiduciari, i familiari non potranno decidere in nome della persona e per suo conto. Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata presso l'ufficio di stato civile del suo comune di residenza. Sono esenti dall’obbligo di imposta di bollo. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione.