Dopo
i casi emblematici della morte di Eluana Englaro, Piergiorgio Welby, Walter
Piludu, e tanti altri che nel tempo chiedevano direttamente di poter decidere
sulla propria vita, finalmente dal 2017 abbiamo una legge che consenta di
esprimere le proprie volontà in merito ai trattamenti sanitari da proseguire,
mantenere o rifiutare nel fine vita. Nonostante le critiche iniziali
dettate probabilmente dallo scarso dominio pubblico di tali temi, più spesso
ristretti alla cerchia familiare e a circostanze particolari della nostra vita
sulle quali spesso non si discute, la legge 219/2017 sul testamento
biologico o biotestamento rappresenta una grande conquista che ancora
oggi dobbiamo cercare di difendere. Poter prevedere di veder affermare la
propria volontà nel momento in cui invece non si è capaci di esprimerla è
infatti un importante diritto a tutela della dignità e dell’autodeterminazione
della persona.
Art.
1) La relazione di cura e di fiducia tra medico e paziente si basa sul consenso
informato. In tale relazione, se il paziente lo desidera, possono essere
coinvolti i familiari. La persona ha il diritto di conoscere le proprie
condizioni, di essere informata e aggiornata di diagnosi e prognosi ma anche il
diritto di non sapere. Questo significa che il paziente rimane il primo
interessato al proprio stato di salute. Non è possibile nascondere, senza
un'implicito consenso, le condizioni di salute ad un malato per volere dei suoi
familiari. Se la persona preferisce rifiutare in tutto o in parte di ricevere
le informazioni circa il suo stato di salute , tale rinuncia va
registrata in cartella clinica.
Art
2.) Cure palliative. Il Medico deve astenersi da ogni
ostinazione irragionevole da trattamenti inutili o sproporzionati e può
ricorrere, in presenza di sofferenze refrattarie, alla sedazione palliativa
continua in associazione alla terapia del dolore, con il consenso del paziente. La
persona ha il diritto infatti di rifiutare accertamenti e terapie (compresi
nutrizione e idratazione). In questo il medico è "esente da ogni
responsabilità civile o penale". La legge non parla mai di eutanasia o
di suicidio assistito, e dunque è abusiva ogni interpretazione in questo senso.
Non esiste il concetto di obiezione di coscienza in tal caso. La sedazione deve
essere motivata e annotata in cartella clinica.
Art
3.) Per i minori si applicano gli stessi principi ma ad esprimere il consenso
sono i genitori. Per gli incapaci si esprime il tutore.
Art.
4) Ogni persona in previsione di una eventuale futura incapacità di
autodeterminazione e dopo avere acquisito adeguate informazione mediche sulle
conseguenze delle sue scelte può esprimere le proprie volontà su accertamenti e
terapie (DAT o disposizione anticipate di trattamento) e
indicare una persona di fiducia (fiduciario). Il fiduciario non deciderà
"al posto" del paziente ma deciderà "con il paziente",
rappresentando le volontà che la persona stessa manifesterebbe se fosse in
grado di esprimersi. Qualora non siano stati nominati formalmente i
fiduciari, i familiari non potranno decidere in nome della persona e per suo
conto. Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata presso l'ufficio di stato civile del suo comune di residenza. Sono
esenti dall’obbligo di imposta di bollo. Nel caso in cui le condizioni fisiche
del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso
videoregistrazione.